I coniugi interessati a separazione/divorzio.
Con l'entrata in vigore del decreto legge 132/2014 i coniugi possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale di fronte ad un avvocato per parte: quindi per ottenere il divorzio o la separazione personale, se sussistono determinate condizioni, non occorre più recarsi in tribunale ma è possibile avvalersi di una procedura di negoziazione assistita che consiste essenzialmente nella sottoscrizione di un accordo davanti agli avvocati.
Condizione essenziale affinché i coniugi possano scegliere la convenzione di negoziazione assistita è che marito e moglie siano d'accordo, quindi addivengano ad una soluzione consensuale.
In particolare la negoziazione assistita da un avvocato per parte può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:
- separazione personale;
- cessazione degli effetti civili del matrimonio (in caso di matrimonio religioso);
- scioglimento del matrimonio (in caso di matrimonio civile);
- modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Gli avvocati dovranno redigere un accordo che sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi. Ne trasmetteranno poi copia autenticata al Procuratore della Repubblica, il quale rilascerà un Nulla Osta oppure un'autorizzazione (in presenza di figli minori o figli portatori di handicap gravi o incapaci).
Gli avvocati trasmetteranno la convenzione di negoziazione entro dieci giorni dal ricevimento del nulla osta o autorizzazione del Procuratore, al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile).
I coniugi possono decidere di separarsi o divorziare mediante accordo di fronte ad un avvocato per parte.
I coniugi devono rivolgersi direttamente ad un avvocato per parte e raggiungere l'accordo di separazione o divorzio. Gli avvocati provvederanno poi ad inoltrare l'accordo all'Ufficio di Stato Civile del Comune in cui è stato celebrato il matrimonio.
Si consiglia di richiedere direttamente agli avvocati la documentazione richiesta perché procedano alla redazione dell'accordo.
A norma di legge - entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa
NOTA PER GLI AVVOCATI
Alla trasmissione della convenzione di negoziazione assistita all'Ufficiale di Stato Civile competente, come specificato dal Ministero dell'Interno, è sufficiente che provveda uno soltanto degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi.
Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l'ufficiale di stato civile dovrà trascriverla nei registri di stato civile e procedere con le annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita, ne darà inoltre comunicazione all'ufficio anagrafe.